Ringrazio Teobubu
per avermi aiutato a capirci qualcosa mostrandomi una normativa europea in quanto il codice della strada esattamente l'art. 72 del Codice della Strada, D.Lgs 285/92 non cita nulla di particolare occorre per altro leggere la legge 216 al regolamento di attuazione al "vecchio" Codice della Strada, D.P.R. 420/59 (1959) ma anche qui con molte lacune ed ecco che entra in gioco la direttiva 71/127CEE (1971) dove vengono definite le varie classi: II (M2, M3 , N2, N3) e III (M1, N1) quelli esterni laterali. ma poi subentra la direttiva 2003/97CE recepita con Decreto 19 Novembre 2004 che aggiorna le nuove tabelle...
La normativa comunque è di difficile interpretazione ma se si fa attenzione dice che lo specchietto non deve superare di 20 cm la larghezza del rimorchio, pertanto se il nostro carrello tenda è pari o inferiore alla larghezza dell'auto non necessita degli specchietti supplementari, (vedi Immagine).
La norma europea identifica con l'acronimo di TATS (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) i nostri rimorchi/carrelli, o Caravan le roulotte, citando che è ammesso che la loro larghezza sia superiore a quella della motrice e che tale valore è indicato nel libretto della motrice stessa e, in genere, è pari alla larghezza della motrice + 0,7 m arrotondata ai 5 cm superiori, in tal caso sulla motrice dobbiamo installare 2 specchi retrovisori esterni supplementari che non sporgano di oltre 20 cm dalla sagoma del rimorchio, fermo restando che è comunque obbligatorio lo specchietto di destra.
Pertanto per i nostri Carrelli tenda o come il mio Rapido export matic, che non superano la larghezza della motrice, non c'e' bisogno di specchietti supplementari, tuttavia nessuno vieta installarli per una maggiore sicurezza.
Max
Attached Image: Screenshot 2023-01-19 alle 18.53.26